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Questa pagina contiene informazioni utili sulla    compravendita   e sugli affitti , se avete ulteriori quesiti contattateci.

 
La trascrizione del preliminare nei Registri immobiliari
Dal 1° gennaio 1997 il Codice civile ha consentito di trascrivere nei Registri immobiliari anche il contratto preliminare (il cosiddetto compromesso). Si tratta di un’opportunità scarsamente sfruttata, soprattutto per motivi fiscali: si teme di dover dichiarare per intero il valore di compravendita che al rogito si pensa di poter ridurre, sfruttando la possibilità di evitare accertamenti quando si dichiara il valore fiscale di una casa, che per le abitazioni è pari a 100 volte la rendita catastale rivalutata.
Eppure con la trascrizione l’acquirente può vivere con tranquillità tutto il periodo di tempo che intercorre solitamente tra compromesso e rogito. Ogni eventuale incidente che possa capitare al venditore diviene opponibile dal compratore: gli effetti del suo acquisto vengono fatti risalire alla data della prima trascrizione.
La trascrizione del compromesso può essere utile anche in altre ipotesi: se il professionista che assiste l’acquirente ritiene che esistano situazioni di pericolo (pignoramenti o ipoteche a carico del venditore) può consigliare il ricorso alla trascrizione puntando sul fatto che nell’intervallo di tempo sino al rogito sia "ripulito" dai debiti, magari con il denaro stornato in acconto dal compratore. Quest’ultimo diviene comunque "creditore privilegiato" rispetto ad altri creditori per le somme erogate.
Per richiedere la trascrizione del preliminare occorre che esso sia autenticato da un notaio, che controllerà la completezza del testo.

       

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Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa

I benefici "prima casa" spettano se:

  • il trasferimento abbia per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;
  • si tratti del trasferimento a titolo oneroso del diritto di proprietà oppure di atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione;
  • l'immobile è ubicato:

c.1 - nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza (la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto);

c.2 - nel territorio del Comune in cui l'acquirente svolge la propria attività;

c.3 - nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui il contribuente dipende, se sia stato trasferito all'estero per ragioni di lavoro;

c.4 - nell’intero territorio nazionale, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero (in questo caso occorre peraltro che l'immobile sia acquisito come "prima casa" sul territorio italiano.)

  • nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di: proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
  • nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in parola ovvero di cui all'art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 e all'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243.

Le agevolazioni previste, sussistendo le condizioni appena illustrate, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'abitazione: sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

Le agevolazioni consistono in:

nel caso di compravendita soggetta ad IVA:

  • Imposta di registro: 4%;
  • Imposta ipotecaria: 250.000;
  • Imposta catastale: 250.000.

nel caso di venditore privato:

  • Imposta di registro: 3%;
  • Imposta ipotecaria: 250.000;
  • Imposta catastale: 250.000.

Il calo dell'imposta di registro dal 4% al 3%
si applica dal primo gennaio 2000.

      

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Quando un’abitazione è considerata "di lusso"
  1. le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a "ville", "parco privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di lusso";
  2. le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali;
  3. le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 3000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. (vuoto per pieno) per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati;
  4. le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.
  5. le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta;
  6. le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e i posti macchina);
  7. le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione;
  8. le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle qui sotto indicate:
  1. Superficie dell'appartamento: superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posti macchina;
  2. Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi: quando la loro superficie utile complessiva supera mq 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana;
  3. Ascensori: quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati;
  4. Scala di servizio: quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni od incendi;
  5. Montacarichi o ascensore di servizio: quando sono a servizio di meno di 4 piani;
  6. Scala principale: con pareti rivestite di materiali pregiati per un'altezza superiore a cm 170 di media; oppure con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato.
  7. Altezza libera netta del piano: superiore a m 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori;
  8. Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna: a) in legno pregiato o massello e lastronato; b) oppure di legno intagliato, scolpito o intarsiato; c) oppure con decorazioni pregiate sovrapposte od impresse;
  9. Infissi interni: come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale;
  10. Pavimenti: eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie utile totale dell'appartamento: a) in materiale pregiato; b) con materiali lavorati in modo pregiato;
  11. Pareti: quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie complessiva siano: a) eseguite con materiali e lavori pregiati; b) rivestite di stoffe od altri materiali pregiati;
  12. Soffitti: se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti;
  13. Piscina: coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari
  14. Campo da tennis: quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.

       

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Le imposte dovute senza agevolazioni prima casa

Se non ricorrono i requisiti per l'acquisto agevolato della prima casa le imposte dovute dall'acquirente sono:

  1. nel caso di compravendita soggetta ad IVA ( vende un soggetto imprenditore, individuale o societario):
  • Iva: 10%;
  • Imposta ipotecaria: 250.000;
  • Imposta catastale: 250.000.
  1. nel caso di venditore privato:
  • Imposta di registro: 7%;
  • Imposta ipotecaria: 2%;
  • Imposta catastale: 1%;

Il calo dell'imposta di registro dall'8% al 7% si applica dal primo gennaio 2000.

La decadenza dai benefici fiscali prima casa

Se sia venduto (o donato) prima della scadenza di cinque anni dalla data di stipula dell'atto di acquisto un immobile a suo tempo acquistato coi benefici fiscali per la prima casa, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30% delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30%.
Queste penalità però non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici fiscali per la prima casa, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

    

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Il credito di imposta per il riacquisto prima casa

La manovra finanziaria di fine ’98 ha concesso un credito d’imposta ai contribuenti che acquistino un’altra "prima casa" entro un anno dall'alienazione di un altro immobile per il quale si fosse fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto.

La nuova agevolazione spettano alle seguenti condizioni:

  • l’ acquisto deve essere effettuato entro un anno dall’alienazione della precedente abitazione;
  • la precedente abitazione deve essere stata acquistata con le agevolazioni "prima casa".

Quest’ultimo requisito si ha quando la casa che viene alienata sia stata acquistata sfruttando i benefici contenuti in una delle seguenti leggi agevolative: art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168; art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118; art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293; art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348; art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388; art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455; art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75; art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243; art. 3, comma 131, L. 28 dicembre 1995, n. 549 (attuale nota II-bis all’art. 1 Tar. Parte I, allegata al d.r.p. 26 aprile 1986 n. 131).

 

La norma è sicuramente riservata:
  • a chi vende e poi ricompera, il tutto dopo il 1° gennaio 1999;
  • chi acquista dopo il 1° gennaio 1999, avendo venduto nel corso del 1998.

La norma non è invece applicabile, non contenendo alcuna previsione di retroattività, a chi abbia ricomprato prima del 31 dicembre scorso.

Il credito d’imposta non si forma per chi per la prima volta comperi un'abitazione e per chi abbia effettuato una vendita di un immobile per il cui acquisto non si siano avute agevolazioni come :

  • chi vende una casa ereditata (resta solo da vedere se l'erede, come pare, possa avvalersi dell'agevolazione se vende una casa che il defunto abbia acquistato con le agevolazioni);
  • chi vende una casa comprata con imposta non agevolata (in quanto, per mille motivi, in quell'operazione, i requisiti per l'agevolazione, oggi ben sussistenti, non erano presenti);
  • chi vende una casa acquistata prima dell'introduzione nel nostro sistema tributario delle agevolazioni "prima casa" (sancite per la prima volta con la legge 168/82);
  • chi vende una casa acquistata prima del 22 maggio 1993 con Iva al 4%, in quanto solo con il Dl 155/93 l'aliquota Iva del 4% è divenuta un'agevolazione vera e propria (mentre prima si trattava dell'aliquota "a regime" per le vendite dei costruttori).

La nuova legge concede dunque un "credito d’imposta": in altri termini, in misura pari a quella consentita dalla norma in commento, si può ridurre di un tale ammontare un altro debito d’imposta.
Tale credito d’imposta compete in misura pari alla imposta di registro oppure alla imposta sul valore aggiunto assolte in occasione dell’acquisizione dell’abitazione alienata da meno di un anno rispetto al nuovo acquisto ma non in misura superiore all’imposta dovuta in occasione del nuovo acquisto.
E’ bene notare che l'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della legge in commento, indipendentemente dalla data del primo acquisto.

Dove si "spende" questo credito d’imposta ? Il credito d'imposta, che in ogni caso non dà luogo a rimborsi, puó essere:

  • portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
  • portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • portato in diminuzione dall’imposta sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;

utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

     

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Sommario

La trascrizione del preliminare  nei registri immobiliari

Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa

Quando un’abitazione è considerata "di lusso"

Le imposte dovute senza agevolazioni prima casa

Il credito di imposta per il riacquisto prima casa

Imposte e vendita

La ristrutturazione

L' INVIM

La plusvalenza IRPEF

Le categorie catastali

Istruzioni pratiche per non pagare le tasse sui canoni non percepiti

Assemblea di condominio: le regole base

Barriere architettoniche

 


Imposte e vendita

Chi vende un immobile deve aver presenti alcune conseguenze fiscali:

  1. fino al 1° gennaio 2003, chi vende un immobile acquistato prima del 1° gennaio 1993, deve pagare al momento della stipula del rogito di vendita l'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM). L'INVIM non è applicabile, invece, per le vendite di immobili che sono stati acquistati dopo il 31 dicembre 1992;
  2. se il venditore vende un alloggio acquistato usufruendo dei benefici fiscali per l'abitazione principale prima che siano trascorsi 5 anni dall'acquisto, incorre nella decadenza dalle agevolazioni godute in sede di acquisto (con applicazione delle relative sanzioni), salvo che proceda entro un anno all'acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale;
  3. il venditore può essere soggetto, in determinati casi, anche all'imposta sui redditi per le plusvalenze realizzate;
  4. infine chi vende un immobile acquistato con agevolazioni ed entro un anno ricompera un'altra abitazione principale può avvalersi di un credito d'imposta.

    

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La ristrutturazione

Detrazione del 36%, IVA e permessi edilizi
per le principali opere di recupero 

DELL’APPARTAMENTO E DELLE SUE PERTINENZE E ACCESSORI

  • Muri e soffitti, pavimenti, bagni, balconi, terrazze, cantine, soffitte, infissi e altre opere murarie
  • Impianti di riscaldamento e dell’acqua calda e fredda
  • Altri impianti
  • Cambi d’uso

DEL CONDOMINIO

  • Impianto ascensore, impianto di riscaldamento o del gas, altri impianti
  • Muri, pavimenti, soffitti, infissi, scale, opere esterne all’edificio condominiale,
  • Altro
  • Parcheggi

AVVERTENZE IMPORTANTI

  • Come da giurisprudenza costante e come ribadito dalla circolare 24 febbraio 1998 n. 57 / E. del ministero delle Finanze sull’applicazione del 41%, se gli interventi previsti in ciascuna delle categorie previste dalla legge 457/78 sono integrati o correlati ad interventi di categorie diverse, la categoria "superiore", assorbe quella "inferiore". ad esempio, se interventi di manutenzione ordinaria vengono eseguiti contestualmente ad interventi di manutenzione straordinaria, agevolazioni, Iva e permessi comunali sono quelli previsti per quest’ultima categoria.
  • Negli immobili con vincolo storico-artistico ai sensi delle leggi statali e in quelli con vincolo ambientale, di regola imposto dalle Regioni, per eseguire opere di manutenzione straordinaria, restauro o recupero conservativo non è possibile seguire la procedura della Dia (Denunzia inizio attività). Occorre invece chiedere un’autorizzazione edilizia gratuita, per la quale non si applica il meccanismo del silenzio-assenso.
  • Occorre chiedere autorizzazione con silenzio-assenso, senza poter ricorre alla Dia (dichiarazione inizio attività), anche per la realizzazione di volumi tecnici che non si rendano indispensabili in base alle disposizioni sulla messa a norma degli impianti o sul risparmio energetico (per esempio una serra sul terrazzo).e di box all’esterno dell’area condominiale.

      

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L'INVIM

L'INVIM si applica in caso di vendita della piena proprietà di immobili oppure di diritti reali parziari (come l'usufrutto o la nuda proprietà o il diritto di abitazione) a carico del venditore, se:

  • l'immobile sia stato comunque acquistato dall'attuale venditore prima del 1° gennaio 1993;
  • che la vendita avvenga prima del 1° gennaio 2003.

L'INVIM non si applica, quindi, per gli immobili comunque acquistati dopo il 31 dicembre 1992 e poi rivenduti in qualunque data successiva.

L'imposta è a carico del venditore e, per assolverla, va presentata un'apposita dichiarazione contemporaneamente alla registrazione dell'atto notarile di vendita: al suo calcolo ed alla redazione degli appositi modelli di dichiarazione provvedono, in pratica, i notai.

L'INVIM colpisce la differenza tra il valore "iniziale" e il valore dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992, con un procedimento piuttosto complicato di determinazione dell'imponibile e dell'importo dovuto.

Il valore iniziale è il valore che è stato definito ai fini dell'imposta di registro all'epoca dell'acquisto dell'immobile medesimo, se tale acquisto è avvenuto dopo il 1° gennaio 1963, oppure il valore "venale" dell'immobile alla data del 1° gennaio 1963 (per gli acquisti anteriori a tale data possono essere evitati accertamenti del valore iniziale da parte dell'Ufficio del registro, se il venditore dichiara un valore iniziale inferiore a 80 volte la vecchia rendita catastale aggiornata con i coefficienti del 1963).

Al valore iniziale vanno poi aggiunte le spese di acquisto (cioè le spese dell'onorario notarile e quelle delle tasse pagate a suo tempo per l'acquisto, come imposta di registro, catastale ed ipotecaria). Vanno aggiunte inoltre le cosiddette spese incrementative producendo (se l'acquisto è posteriore al 31 dicembre 1972) la loro documentazione (cioè le fatture): spese incrementative sono le migliorie od opere di ristrutturazione o totale o parziale rifacimento dell'immobile, le aggiunte di nuovi impianti, le demolizioni, ricostruzioni ma non le manutenzioni e riparazioni.

Il valore finale è sempre costituito dal valore che l'immobile aveva al 31 dicembre 1992 che, nella pratica, si identifica col parametro catastale del 1992, da calcolarsi come segue: rendita catastale dell'immobile (secondo la tariffa vigente per il 1992) moltiplicata per:

  • 100 se si tratta di abitazione;
  • 50 se si tratta di uffici o di immobili accatastati nel gruppo D;
  • 34 se si tratta di negozi o di immobili accatastati nel gruppo E.

Pertanto, il prezzo dichiarato dalle parti nell'atto notarile di compravendita sarà rilevante solo ai fini dell'imposta di registro o dell'IVA dovute dall'acquirente, ma sarà irrilevante ai fini dell'INVIM, in quanto, appunto, il valore finale sarà sempre ancorato alla data del 31 dicembre 1992 e per essere insuscettibile di rettifiche da parte degli uffici fiscali dovrà solo corrispondere al parametro catastale da calcolarsi in base alle tariffe catastali vigenti nel 1992. Ciò significa in pratica, che negli atti di compravendita occorrono due dichiarazioni di valore, la prima relativa al corrispettivo o al valore attuale dell'immobile e la seconda relativa al valore che l'immobile aveva al 31 dicembre 1992.

      

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La plusvalenza IRPEF

Ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 917/1986 sono soggette a IRPEF <<le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari>>.

In sostanza, la differenza fra prezzo di acquisto e quello di vendita è tassata come reddito del venditore. Se quindi si acquista un alloggio per 300 milioni (comprese le spese di acquisto) e lo si rivende dopo 2 anni per 500 milioni, senza averlo utilizzato personalmente o fatto utilizzare dai familiari, si dovranno aggiungere 300.000.000 al proprio reddito e pagare l'IRPEF su questi 300.000.000. Non conviene dunque vendere prima dei 5 anni dall'acquisto se gli immobili non sono stati oggetto di utilizzazione abitativa personale del venditore o dei suoi familiari (circostanza che potrà ad esempio essere dimostrata col certificato anagrafico e con le utenze di luce, acqua e gas) oppure se non si tratta di immobili ricevuti in eredità o in donazione. Riguardo all'individuazione dei "familiari", si deve fare riferimento all'ultimo comma dell'articolo 5 del Tuir, il quale dispone che, per le imposte sui redditi, si intendono come tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

       

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Le categorie catastali 
GRUPPO A
  • A/1 -   Abitazione di tipo signorile
  • A/2 -   Abitazione di tipo civile
  • A/3 -   Abitazione di tipo economico
  • A/4 -   Abitazione di tipo popolare
  • A/5 -   Abitazione di tipo ultrapopolare
  • A/6 -   Abitazione di tipo rurale
  • A/7 -   Abitazione in villini
  • A/8 -   Abitazione in ville
  • A/9 -   Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
  • A/10 - Uffici e studi privati
  • A/11 - Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi (trulli, rifugi di montagna, baite, ecc...)

GRUPPO B

  • B/1 - Collegi e convitti, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme
  • B/2 - Case di cura ed ospedali
  • B/3 - Prigioni e riformatori
  • B/4 - Uffici pubblici
  • B/5 - Scuole e laboratori scientifici
  • B/6 - Biblioteche, pinacoteche, gallerie, musei, accademie
  • B/7 - Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto
  • B/8 - Magazzini sotterranei per depositi di derrate

GRUPPO C

  • C/1 - Negozi e botteghe
  • C/2 - Magazzini e locali di deposito
  • C/3 - Laboratori e locali di deposito
  • C/4 - Fabbricati per arti e per mestieri
  • C/5 - Stabilimenti balneari e di acque curative
  • C/6 - Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse
  • C/7 - Tettoie chiuse o aperte

       

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Confedilizia: istruzioni pratiche per non pagare le tasse sui canoni non percepiti
Con scadenza 26/07/2000 n° 362 la corte costituzionale ha interpretato la vigente normativa tributaria che stabilisce che le imposte sugli immobili locati devono essere corrisposte sulla base del canone contrattuale - ove superiore alla rendita catastale - indipendentemente dalla percezione dello stesso, nel senso (finora disatteso da Ministero delle Finanze) che tale regola vale solo fin tanto che il contratto di locazione - sia ad uso abitativo, sia ad uso diverso - rimanga in essere di pieno diritto.
La confedilizia fornisce le istruzioni operative per consentire ai proprietari di casa interessati di far valere in concreto principio di cui alla sentenza in parola.


CASI DI FINITA LOCAZIONE
Il locatore non deve più conteggiare le imposte sulla base del canone contrattuale dopo il termine finale della locazione stabilito in contratto.
CASI DI MOROSITA'

  1. Se il contratto di locazione contiene una clausola risolutiva del rapporto in mancanza di pagamento del canone (tale clausola è contenuta in tutti i contratti-tipo diffusi dalla Confedilizia), il locatore deve inviare all'inquilino la dichiarazione ex art. 1456 cod. civ., per far presente di valersi della clausola in parola. Per il periodo dal giorno successivo alla notifica di tale dichiarazione, non deve più conteggiare le imposte sulla base del canone contrattuale.
  2. Se il contratto di locazione non contiene la clausola risolutiva anzidetta, il locatore deve inviare  per iscritto all'inquilino diffida ad adempiere entro 15 giorni ex art. 1454 cod. civ., con dichiarazione che, decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà risolto. Per il periodo a partire dal 16° giorno successivo alla notifica della diffida in mancanza di pagamento non deve più conteggiare le imposte sulla base del canone contrattuale.
    A seguito di azione di risoluzione giudiziale del contratto di locazione ovvero di convalida di sfratto per morosità, le imposte non sono più dovute sulla base del canone contrattuale a far tempo dal momento di formazione della morosità giudizialmente accertato.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO INDENNITA' RISARCITORIA
In tutti i casi predetti, il locatore deve denunciare ai fini IRPEF quanto (eventualmente) pagato dall'inquilino per il periodo successivo a titolo di indennità risarcitoria (e non a titolo di canone).

REGISTRAZIONI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
A tutti gli indicati comportamenti il locatore deve far seguire la registrazione della risoluzione del contratto. A tal fine, entro 20 giorni dalla data di cessazione dello stesso, egli deve versare, tramite il modello F23, l'imposta di registro in misura fissa  (pari a L. 100.000) presso qualsiasi concessionario della riscossione, sportello bancario o agenzia postale e presentare l'attestato di versamento, entro 20 giorni dal pagamento, o all'ufficio del registro (ovvero, se istituto, all'ufficio delle entrate) presso il quale il contratto è stato registrato. Il modello F23 deve essere compilato inserendo i seguenti dati: nei campi 1 e 2, rispettivamente, la provincia del concessionario ovvero la banca o l'ufficio postale riceventi; nel campo 4 i dati anagrafici del proprietario; nel campo 5 quelli dell'inquilino; nel campo 6 il codice dell'ufficio al quale si riferisce il versamento; nel campo 9 la clausola del versamento (RP); nel campo 10 l'anno e il numero di registrazione del contratto; nel campo 11 il codice tributo (113T); nel campo 13 l'importo di L. 100.000.

 

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Assemblea di condominio: le regole base
Regole
Funzioni dell’Assemblea
I membri dell’Assemblea
Da chi è convocata
Come è convocata
Tipi di maggioranze e millesimi
Validità dell’assemblea
Prima e seconda convocazione
Validità delle delibere
 

Funzioni dell’Assemblea
Nella vita di condominio, le decisioni più importanti sono prese nell’assemblea condominiale. Le volontà dei singoli condomini non si sommano, si fondono. Il che significa che quando la maggioranza ha deciso, è come se avessero deciso tutti.
Naturalmente le decisioni prese trovano dei limiti nella legge e nella sfera di certi diritti dell’individuo come quello alla salute e alla riservatezza.
Le norme che riguardano la convocazione e il funzionamento dell’assemblea sono dettate dall’articolo 1136 del codice civile e sono inderogabili (cioè non è possibile modificarle). Se sono violate l’assemblea e le decisioni prese possono essere nulle o annullabili.

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I membri dell’Assemblea
L’assemblea è composta da tutti i condomini e, in certi casi, anche dagli usufruttuari (coloro che hanno diritto di abitare una casa, senza per questo esserne proprietari). Per le decisioni che riguardano il riscaldamento hanno spesso diritto di voto, al posto del proprietario, anche gli inquilini mentre hanno solo diritto ad intervenire all’assemblea, ma senza possibilità di voto, se si discute della modifica di altri servizi comuni (per esempio l’abolizione della portineria).

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Da chi è convocata
L’assemblea è convocata dall’amministratore in carica. Può essere convocata da persone differenti in soli tre casi.

  1. da ciascun condomino, quando manca l’amministratore (per esempio, è defunto o gravemente malato);
  2. da almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell’edificio, qualora l’amministratore si sia rifiutato di convocarla;
  3. dal curatore speciale, come stabilito dall’articolo 65 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

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Come è convocata
Tutti i condomini e usufruttuari devono essere convocati, anche quando risultano irreperibili. Poiché è da escludersi la convocazione a voce, la legge mette a disposizione diversi strumenti (perfino la notifica a mezzo ufficiale giudiziario) per consentire la convocazione anche di persone irreperibili.
Ogni condomino può farsi rappresentare da altri in assemblea. Pertanto anche un estraneo al condominio e l’amministratore può essere portatore di deleghe. Il numero delle deleghe conferite a un’unica persona può essere infinito.
Il regolamento contrattuale può disciplinare l’istituto delle deleghe, sia limitando il numero di quelle di cui uno può essere portatore, sia vietando a qualcuno di esserne portatore (per esempio l’amministratore).
Il delegato sostituisce perfettamente il condomino che gli ha dato la delega.

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Tipi di maggioranze e millesimi
Ogni decisione deve essere presa con la duplice maggioranza: quella degli interessati (rappresentati dai millesimi) e quella dei condomini. Con maggioranza necessaria per una delibera non si intende per forza più di 500 millesimi o più della metà dei condomini. Molto più spesso si decide con maggioranze relative secondo meccanismi e percentuali che variano anche a seconda della proposta presa in esame.
I millesimi risultano dai rogiti d’acquisto. In mancanza, possono essere sostituiti provvisoriamente da un altro sistema (per esempio, calcolando il numero dei vani).
Ai fini del calcolo del numero dei condomini, invece, il proprietario (o i proprietari) di tre grandi appartamenti e di un box hanno esattamente lo stesso potere di voto del proprietario di un monolocale.

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Validità dell’assemblea
Fatto l’appello dei presenti, è possibile constatare se l’assemblea sia valida o no. Ma non bisogna confondere la validità dell’assemblea con la validità delle deliberazioni.
Il quorum richiesto per la validità dell’assemblea varia se l’assemblea è di prima o di seconda convocazione. Il quorum richiesto per la validità delle deliberazioni varia invece a seconda di cosa si va a decidere.
Constatata la validità dell’assemblea, anche se in seguito molti partecipanti si allontanano, l’assemblea resta sempre valida. Per la validità delle deliberazioni occorre controllare invece volta per volta se il quorum richiesto è stato raggiunto.
I condomini possono lasciare l’assemblea, possono arrivare dopo che è iniziata e ciò deve sempre essere annotato nel verbale. Soprattutto occorre che a ogni votazione si controlli il raggiungimento del quorum stabilito.

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Prima e seconda convocazione
Per la validità dell’assemblea in prima convocazione occorre che al momento dell’apertura dell‘assemblea siano presenti di persona o per delega i 2/3 del valore dell’edificio e i 2/3 dei partecipanti al condominio.
Qualora tale quorum non sia raggiunto, l’assemblea deve essere rinviata alla seconda convocazione, per la validità della quale è necessario che i presenti siano almeno 1/3 dei condomini che possiedono almeno 1/3 del valore dell’edificio.
Qualora l’assemblea di prima convocazione non sia valida, l’amministratore deve redigere verbale di assemblea deserta che deve essere trascritto nel libro verbali. Se questa procedura non viene rispettata, l’assemblea di seconda convocazione si intende di prima, con lo spostamento delle relative maggioranze.
Se nell’avviso di convocazione è già indicata la data dell’assemblea di seconda convocazione, l’amministratore non ha altri compiti. Se invece nulla è indicato, l’amministratore deve provvedere a convocare e a tenere entro dieci giorni dal giorno della prima convocazione (ma non lo stesso giorno) l’assemblea di seconda convocazione.
I voti sono sempre positivi o negativi, gli astenuti non contano in alcun modo.
Le deliberazioni sono approvate se raggiungono il quorum richiesto.

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Validità delle delibere
L’assente all’assemblea di condominio non è colpevole di decisioni contrarie alla legge e l’astenuto nelle votazioni non può essere equiparato al dissenziente.
Se l’assemblea si rifiuta di prendere una decisione per applicare un obbligo di legge (per esempio l’adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza), l’assente non può però nascondersi dietro un dito. Diviene infatti suo preciso dovere richiedere l’applicazione della legge, pena le sanzioni previste. Anche l’amministratore condominiale ha il dovere di protestare contro le delibere che violano la legge e, anzi, deve dimettersi se i suoi consigli non vengono tenuti nel debito conto. Non può limitarsi a verbalizzare il suo dissenso, perché le sue responsabilità restano.
Non tutte le delibere, anche se sono state prese a norma di legge, vincolano i dissenzienti e gli assenti. Qualora infatti siano contrarie alle leggi o al regolamento di condominio, possono essere impugnate dal condomino dissenziente o da quello assente.

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Delibere nulle
C’è distinzione fra le delibere nulle e quelle annullabili. Sono nulle le delibere che:

  1. non sono mai sorte per mancanza di quorum;
  2. hanno fatto oggetto di decisione materia che esula dai poteri dell’assemblea;
  3. sono state prese da un’assemblea nulla (l’assemblea è nulla quando non tutti i condomini sono stati convocati o quando non ha raggiunto il quorum per la validità).

Delibere annullabili
E' annullabile la delibera che:

  1. è in contrasto con le norme del regolamento di condominio o con le norme derogabili del codice;
  2. è conseguente a un’assemblea annullabile.

La differenza tra annullabile e nulla è importante: una delibera annullabile diviene pienamente valida dopo un certo periodo, se non è stata impugnata. Una delibera nulla, invece, non è mai valida.

Limiti della delibera
Le delibere prese dall’assemblea sono obbligatorie anche per la minoranza e sono immediatamente esecutive.
In certi casi però il magistrato o anche l’amministratore condominiale possono sospendere il diritto a essere eseguita di una deliberazione:

  1. quando sia contraria a una norma penale o a una normale imperativa di legge (che, ricordiamo, non può essere cambiata con l’accordo degli interessati);
  2. quando ci si accorge che la nullità dipende da quella dell’assemblea per mancanza di quorum;
  3. quando ci si accorge che potrebbe essere dannosa per la collettività condominiale (per esempio: l’assemblea affida lavori straordinari a una ditta che all’assemblea risulta in stato fallimentare).

È però bene che l’amministratore, qualora sospenda l’esecuzione delle delibere, convochi l’assemblea e spieghi il perché della sua decisione.

Impugnazione delle delibere annullabili e nulle
I condomini assenti e dissenzienti, se ritengono che una delibera sia contraria alla legge o al regolamento del condominio possono impugnarla.
L’impugnativa può essere proposta unicamente con atto di citazione, entro il termine tassativo di trenta giorni. I trenta giorni decorrono per i presenti dal momento della delibera, per gli assenti dal giorno in cui hanno ricevuto il verbale d’assemblea.
Qualora una delibera invece sia nulla, cioè non sia mai sorta (dovuta alla nullità dell’assemblea o alla mancanza di quorum), essa può essere impugnata senza limiti di tempo. Tale diritto spetta anche a coloro che l’hanno votata e anche al presidente dell’assemblea che l’ha dichiarata valida.

Modifica dei millesimi
Una degli argomenti di lite principale è in assemblea è la richiesta da parte di alcuni, che si ritengono ingiustamente vessati, di modifica a loro favore dei millesimi. Per la rettifica occorre però il consenso unanime di tutti (difficilissimo da ottenere soprattutto da parte di chi ne viene danneggiato) e poi la trascrizione della delibera nei registri immobiliari. In mancanza di questi presupposti, ogni iniziativa dovrebbe essere destinata al fallimento, tranne che si giunga a onorevoli compromessi.
Solamente in due casi tassativamente indicati dalla legge è ammessa la revisione millesimale. anche per iniziativa di un solo condomino, cioè:

  1. quando gli attuali millesimi risultano il frutto dì errore di calcolo (e non di metodo di valutazione). Si tratta di un caso piuttosto raro, perché quasi mai il regolamento condominiale spiega i criteri della ripartizione: vengono infatti attribuiti i millesimi così come sono;
  2. quando, a seguito di sopraelevazione, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, si è alterato il rapporti originario di valori fra millesimi.

I casi più comuni di modifica dei millesimi per alterazione notevole dei valori riguardano:

  1. la trasformazione, da parte di uno dei condomini, di un locale non abitabile in abitabile (per esempio il sottotetto). Ciò può portare alla modifica non solo dei millesimi di proprietà ma anche di quelli "calore" (maggior consumo di gasolio o metano per riscaldare un nuovo ambiente).
  2. la ristrutturazione dell’impianto di riscaldamento, che porti a nuovi criteri di funzionamento. E’ il caso, per esempio, del distacco di alcuni condomini dalla caldaia centralizzata. Se invece un condomino si limita ad aggiungere elementi al proprio calorifero o lo sostituisce con uno diverso, la soluzione starebbe nell’imporgli la rimozione delle modifiche.

Anche nei casi previsti dalla legge per la modifica, occorre però il consenso unanime del condominio. Quello che cambia è che, se in consenso manca, anche un solo condomino può appellasi al magistrato.

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Barriere architettoniche
Gli interventi di eliminazione di barriere architettoniche (disciplinati dalla Legge 09/01/1989 n° 13 e dal DM 14/06/1989 n° 236) possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori:
  1. la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  2. il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofoni, impianti di ascensori);
  3. il rifacimento di scale;
  4. il rifacimento di ascensori;
  5. l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici;
  6. l'inserimento di servoscale;
  7. l'inserimento di piattaforme elevatrici.

Nella progettazione degli interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche occorre comunque prevedere:

  • accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
  • idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
  • almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
  • l'installazione, in caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

Le opere di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate anche in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.
E', però, fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati altrui non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

Nota bene:   
Le deliberazioni condominiali che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'art. 1136, commi 2 e 3, del c.c.
Nel caso in cui il Condominio rifiuti di assumere le deliberazioni dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche o non le assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, i portatori di handicap possono installare, a proprie spese servoscala nonché strutture mobili e facilmente removibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage.

 

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